Cass. civ. Sez. Unite, 18/09/2020, n. 19597 - Nella pattuizione degli interessi moratori le parti sono tenute al rispetto del limite usurario. Tale limite va determinato considerando anche lo spread di mora rilevato a fini statistici dalla Banca d'Italia. Laddove tale rilevazione manchi il raffronto va effettuato con il tasso soglia determinato applicando la maggiorazione di legge al TEGM. In caso di declaratoria di usurarietà della clausola, restano dovuti gli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti, anche per il periodo nel quale è maturato il ritardo nell'adempimento da parte del mutuatario-debitore. 04 .11.2020 – Ministero Economia sanziona il professionista, per 10.000,00 euro, che non ha provveduto ad acquisire la visura camerale della società estera che detiene il 75% del capitale della società italiana.